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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI con deliberazione n. 1/09 del 10.01.2009
e dal Consiglio nazionale
della Federazione Nazionale Collegi IPASVI
nella seduta svoltasi in Roma
in data 17.01.09
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CAPO I
Articolo 1
L’infermiere è il professionista sanitario
responsabile dell’assistenza infermieristica.
Articolo 2
L’assistenza infermieristica è servizio
alla persona, alla famiglia e alla collettività.
Si realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e complementari
di natura intellettuale, tecnico-
scientifica, gestionale, relazionale
ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell’infermiere consiste
nell’assistere, nel curare e nel
prendersi cura della persona nel rispetto
della vita, della salute, della libertà
e della dignità dell’individuo.
Articolo 4
L’infermiere presta assistenza secondo
principi di equità e giustizia,
tenendo conto dei valori etici, religiosi
e culturali, nonché del genere
e delle condizioni sociali della
persona.
Articolo 5
Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
e dei principi etici della professione è condizione essenziale per
l’esercizio della professione infermieristica.
Articolo 6
L’infermiere riconosce la salute come
bene fondamentale della persona
e interesse della collettività e si
impegna a tutelarla con attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e palliazione
CAPO II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al
bene dell’assistito di cui attiva le risorse
sostenendolo nel raggiungimento
della maggiore autonomia
possibile, in particolare, quando vi sia
disabilità, svantaggio, fragilità.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati
da diverse visioni etiche, si
impegna a trovare la soluzione attraverso
il dialogo. Qualora vi fosse e
persistesse una richiesta di attività in
contrasto con i principi etici della professione
e con i propri valori, si avvale
della clausola di coscienza, facendosi
garante delle prestazioni necessarie
per l’incolumità e la vita dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell’agire professionale,
si impegna ad operare con prudenza
al fine di non nuocere.
Articolo 10
L’infermiere contribuisce a rendere
eque le scelte allocative, anche attraverso
l’uso ottimale delle risorse
disponibili.
CAPO III
Articolo 11
L’infermiere fonda il proprio operato
su conoscenze validate e aggiorna
saperi e competenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione
critica sull’esperienza e la ricerca.
Progetta, svolge e partecipa ad attività
di formazione. Promuove, attiva
e partecipa alla ricerca e cura la diffusione
dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della
ricerca, della sperimentazione clinica
e assistenziale per l’evoluzione delle
conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L’infermiere assume responsabilità in
base al proprio livello di competenza
e ricorre, se necessario, all’intervento
o alla consulenza di infermieri
esperti o specialisti. Presta consulenza
ponendo le proprie conoscenze
ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione
fra professionisti e l’integrazione
interprofessionale sono modalità
fondamentali per far fronte ai bisogni
dell’assistito.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle
quali non ha esperienza.
Articolo 16
L’infermiere si attiva per l’analisi dei
dilemmi etici vissuti nell’operatività
quotidiana e promuove il ricorso alla
consulenza etica, anche al fine di
contribuire all’approfondimento della
riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell’agire professionaleè libero da condizionamenti derivanti
da pressioni o interessi di assistiti,
familiari, altri operatori, imprese, associazioni,
organismi.
Articolo 18
L’infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si
attiva per garantire l’assistenza necessaria.
In caso di calamità si mette
a disposizione dell’autorità competente.
CAPO IV
Articolo 19
L’infermiere promuove stili di vita sani,
la diffusione del valore della cultura
della salute e della tutela ambientale,
anche attraverso l’informazione
e l’educazione. A tal fine attiva
e sostiene la rete di rapporti tra servizi
e operatori.
Articolo 20
L’infermiere ascolta, informa, coinvolge
l’assistito e valuta con lui i bisogni
assistenziali, anche al fine di
esplicitare il livello di assistenza garantito
e facilitarlo nell’esprimere le
proprie scelte.
Articolo 21
L’infermiere, rispettando le indicazioni
espresse dall’assistito, ne favorisce
i rapporti con la comunità e le
persone per lui significative, coinvolgendole
nel piano di assistenza. Tiene
conto della dimensione interculturale
e dei bisogni assistenziali ad
essa correlati.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze
che questo ha sul percorso assistenziale
e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione
integrata multiprofessionale
e si adopera affinché l’assistito
disponga di tutte le informazioni
necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito
nelle scelte, fornendo informazioni
di natura assistenziale in relazione
ai progetti diagnostico-terapeutici
e adeguando la comunicazione
alla sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole
ed esplicita volontà dell’assistito di
non essere informato sul suo stato
di salute, purché la mancata informazione
non sia di pericolo per sé o
per gli altri.
Articolo 26
L’infermiere assicura e tutela la riservatezza
nel trattamento dei dati
relativi all’assistito. Nella raccolta, nella
gestione e nel passaggio di dati,
si limita a ciò che è attinente all’assistenza.
Articolo 27
L’infermiere garantisce la continuità
assistenziale anche contribuendo alla
realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace
gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L’infermiere rispetta il segreto professionale
non solo per obbligo giuridico,
ma per intima convinzione e
come espressione concreta del rapporto
di fiducia con l’assistito
Articolo 29
L’infermiere concorre a promuovere
le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito
e dei familiari e lo sviluppo
della cultura dell’imparare dall’errore.
Partecipa alle iniziative per la gestione
del rischio clinico.
Articolo 30
L’infermiere si adopera affinché il ricorso
alla contenzione sia evento
straordinario, sostenuto da prescrizione
medica o da ocumentate valutazioni
assistenziali
Articolo 31
L’infermiere si adopera affinché sia
presa in considerazione l’opinione
del minore rispetto alle scelte assistenziali,
diagnostico-terapeutiche e
sperimentali, tenuto conto dell’età e
del suo grado di maturità.
Articolo 32
L’infermiere si impegna a promuovere
la tutela degli assistiti che si trovano
in condizioni che ne limitano lo
sviluppo o l’espressione, quando la
famiglia e il contesto non siano adeguati
ai loro bisogni.
Articolo 33
L’infermiere che rilevi maltrattamenti
o privazioni a carico dell’assistito
mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo,
segnalando le circostanze,
ove necessario, all’autorità competente
Articolo 34
L’infermiere si attiva per prevenire e
contrastare il dolore e alleviare la
sofferenza. Si adopera affinché l’assistito
riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 35
L’infermiere presta assistenza qualunque
sia la condizione clinica e fino al
termine della vita dell’assistito, riconoscendo
l’importanza della palliazione
e del conforto ambientale, fisico,
psicologico, relazionale, spirituale.
Articolo 36
L’infermiere tutela la volontà dell’assistito
di porre dei limiti agli interventi
che non siano proporzionati alla sua
condizione clinica e coerenti con la
concezione da lui espressa della qualità
di vita.
Articolo 37
L’infermiere, quando l’assistito non è
in grado di manifestare la propria volontà,
tiene conto di quanto da lui
chiaramente espresso in precedenza
e documentato.
Articolo 38
L’infermiere non attua e non partecipa
a interventi finalizzati a provocare
la morte, anche se la richiesta proviene
dall’assistito
Articolo 39
L’infermiere sostiene i familiari e le persone
di riferimento dell’assistito, in
particolare nella evoluzione terminale
della malattia e nel momento della
perdita e della elaborazione del lutto.
Articolo 40
L’infermiere favorisce l’informazione
e l’educazione sulla donazione di
sangue, tessuti ed organi quale atto
di solidarietà e sostiene le persone
coinvolte nel donare e nel ricevere.
CAPO V
Articolo 41
L’infermiere collabora con i colleghi
e gli altri operatori di cui riconosce e
valorizza lo specifico apporto all’interno
dell’équipe.
Articolo 42
L’infermiere tutela la dignità propria
e dei colleghi, attraverso comportamenti
ispirati al rispetto e alla solidarietà.
Articolo 43
L’infermiere segnala al proprio Collegio
professionale ogni abuso o comportamento
dei colleghi contrario alla
deontologia.
Articolo 44
L’infermiere tutela il decoro personale
ed il proprio nome. Salvaguarda il
prestigio della professione ed esercita
con onestà l’attività professionale.
Articolo 45
L’infermiere agisce con lealtà nei confronti
dei colleghi e degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e
veridicità nei messaggi pubblicitari,
nel rispetto delle indicazioni del Collegio
professionale.
CAPO VI
Articolo 47
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità,
contribuisce ad orientare
le politiche e lo sviluppo del sistema
sanitario, al fine di garantire il
rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo
equo ed appropriato delle risorse
e la valorizzazione del ruolo
professionale.
Articolo 48
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità,
di fronte a carenze o
disservizi provvede a darne comunicazione
ai responsabili professionali
della struttura in cui opera o a cui
afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario
degli assistiti, compensa le carenze
e i disservizi che possono eccezionalmente
verificarsi nella struttura in
cui opera. Rifiuta la compensazione,
documentandone
le ragioni, quando sia abituale o ricorrente
o comunque pregiudichi sistematicamente
il suo mandato professionale.
Articolo 50
L’infermiere, a tutela della salute della
persona, segnala al proprio Collegio
professionale le situazioni che
possono configurare l’esercizio abusivo
della professione infermieristica.
Articolo 51
L’infermiere segnala al proprio Collegio
professionale le situazioni in cui
sussistono circostanze o persistono
condizioni che limitano la qualità delle
cure e dell’assistenza o il decoro
dell’esercizio professionale.
Disposizioni finali
Le norme deontologiche contenute
nel presente Codice sono vincolanti;
la loro inosservanza è sanzionata
dal Collegio professionale.
I Collegi professionali si rendono garanti
della qualificazione dei professionisti
e della competenza da loro
acquisita e sviluppata.
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