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Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio
di ogni anno. Per la validità dell’assemblea occorre
l’intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano
come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli
iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione.
Nessun iscritto può essere investito di più di due
deleghe.
Quando non si raggiunge il numero legale per la validità
dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima,
una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello
dei componenti il Consiglio.
Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo
all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle
attività del Collegio stesso.
Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo
illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare
nell’arco dell’anno.
Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti.
Le assemblee in seduta straordinaria hanno luogo ogni volta che
il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta
sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’albo.
Assemblea elettiva
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui
il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine o Collegio
è convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione
del nuovo Consiglio.
Viene inviato ad ogni iscritto all’albo la convocazione per
lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data fissata
per le votazioni. Nella convocazione sarà segnato l’elenco
dei componenti il Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché
per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative
operazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica del
Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più
giovane, presenti all’inizio dell’assemblea elettiva
e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni
di scrutatori e di Segretario.
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri
uscenti.
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto,
il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio
assistito dagli scrutatori e dal Segretario.
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente
proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide,
mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state
vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato
nel quale l’uno e gli altri appongono la firma.
Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni
agli eletti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione,
il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più
anziano di età. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può
proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali
alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,
che decide nel termine di sei mesi.
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